Visto H-1B e visto H-4: diritti del coniuge e possibilità di lavorare negli Stati Uniti

La posizione di Dependent da H-1B Visa

DISCLAIMER

Questo documento è stato redatto nel 2026 dallo Studio Legale Lamura Malizia Rasile & Partners, con sede a New York, Miami, Los Angeles e Roma. Questo documento ed il suo contenuto sono di esclusiva proprietà della Lamura, Malizia, Rasile & Partners e non può essere riprodotto ovvero copiato in alcuna forma e modo. Questo documento non rappresenta un parere legale. Le informazioni ivi contenute possono essere incomplete e/o inaccurate. Questo documento ha meramente carattere informativo ed è soggetto alle leggi dello Stato di New York. Se, nel corso del presente documento, vi sono indicazioni relative a risultati ottenuti con altri clienti, detti risultati dipendono da circostanze relative ad ogni cliente; pertanto, risultati precedentemente ottenuti non possono essere garantiti. Questo documento è raffigurabile come pubblicità per avvocati (attorney advertising).

IL VISTO H-1B

Il visto H-1B autorizza il titolare a svolgere attività lavorativa retribuita esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro sponsor che ha presentato la relativa petizione (Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker).

Ai sensi dell’INA § 214(g)(4), il periodo massimo complessivo di permanenza autorizzata in status H-1B è di sei anni. Il rilascio iniziale del visto ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un ulteriore triennio. Superato il limite dei sei anni, la normativa federale prevede eccezioni che consentono di estendere lo status H-1B oltre il sesto anno per periodi annuali o triennali qualora il lavoratore sia inserito in una procedura di immigrazione (Green Card) basata sul lavoro (employment-based permanent residence) e siano trascorsi almeno 365 giorni dalla presentazione della Labor Certification o della petizione Form I-140, oppure qualora il Form I-140 sia stato approvato ma l’assegnazione finale della Green Card sia bloccata da limitazioni numeriche sui visti per paese d’origine.

IL CONCETTO DI “DEPENDENT” NELLA NORMATIVA STATUNITENSE

Nel diritto dell’immigrazione statunitense, la figura del familiare a carico (dependent) del lavoratore H-1B è disciplinata dall’INA § 101(a)(15)(H) e da 8 CFR § 214.2(h)(9)(iv). La qualifica di dependent è riservata al coniuge legittimamente sposato e ai figli nubili o celibi con età inferiore ai 21 anni. Questi soggetti hanno diritto alla concessione dello status derivato H-4.

Il vincolo derivato implica che la legalità della permanenza del titolare di status H-4 sia direttamente subordinata al mantenimento dello status valido del titolare primario H-1B.

Un cittadino italiano che sposa un lavoratore in status H-1B ha diritto a richiedere lo status derivato H-4. I requisiti essenziali previsti dalla legge sono tre:

  1. La sussistenza di un matrimonio valido ai fini dell’ordinamento giuridico del luogo di celebrazione.
  2. Il mantenimento dello status valido di H-1B da parte del coniuge lavoratore.
  3. La sussistenza di un legame matrimoniale effettivo (bona fide) e non contratto al solo scopo di eludere le leggi sull’immigrazione.

Qualora il cittadino italiano risieda al di fuori degli Stati Uniti, l’iter per l’ottenimento del visto H-4 deve essere avviato presso le rappresentanze diplomatico-consolari degli Stati Uniti in Italia (l’Ambasciata di Roma o i Consolati Generali di Milano, Firenze o Napoli).

Il titolare di visto H-4 ha diritto a risiedere negli Stati Uniti per la medesima durata concessa al coniuge titolare di visto H-1B. La scadenza dell’autorizzazione al soggiorno indicata sul Form I-94 coinciderà rigorosamente con quella del coniuge principale. I rinnovi dello status H-4 vengono richiesti contestualmente alle estensioni dello status H-1B del coniuge mediante l’invio del modulo Form I-539.

POSSIBILITA DI LAVORARE E AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO

Il semplice possesso del visto o dello status di dipendente H-4 di un titolare di visto H-1B non conferisce alcun diritto automatico di svolgere un’attività lavorativa negli Stati Uniti.

I titolari di status H-4 sono autorizzati a risiedere negli Stati Uniti e a frequentare corsi di studio, ma non sono autorizzati all’impiego per il solo fatto di possedere tale status.

Per potersi impiegare legalmente, il coniuge deve necessariamente richiedere e ottenere un Employment Authorization Document (EAD – Form I-766) da parte dell’USCIS. Il coniuge in status H-4 non può richiedere l’EAD immediatamente, ma diventa idoneo solo quando il titolare di visto H-1B soddisfa almeno una delle seguenti due condizioni alternative:
a) abbia richiesto una Green Card e sia il beneficiario principale di un Form I-140 approvato dall’USCIS.
b) abbia ottenuto un’estensione dello status H-1B oltre il limite massimo di sei anni poiché la sua richiesta di Labor Certification (PERM) o la petizione I-140 è stata depositata ed è pendente da almeno 365 giorni.

Per lavorare legalmente è sufficiente l’approvazione del Form I-140 e non è necessario attendere la fase finale della Green Card (ovvero il deposito o l’approvazione del Form I-485 per l’Adjustment of Status, né il completamento del Consular Processing). Nel momento esatto in cui l’USCIS approva il Form I-140, il coniuge dipendente H-4 acquisisce il diritto di inviare il Form I-765 (Application for Employment Authorization).

In assenza di uno di questi due presupposti legali relativi al percorso di residenza permanente del coniuge, il cittadino italiano con visto H-4 non ha il diritto di lavorare negli Stati Uniti, né può svolgere attività di lavoro autonomo, prestazione d’opera o lavoro da remoto per datori di lavoro situati fuori dal territorio statunitense se la prestazione viene effettuata fisicamente su suolo americano.

La posizione giuridica del cittadino italiano coniuge di un lavoratore titolare di visto H-1B si caratterizza, pertanto, per una spiccata natura derivata ed evolutiva, strettamente ancorata alla posizione amministrativa del coniuge primario.

Sotto il profilo dei diritti fondamentali, lo status H-4 garantisce la piena legalità del soggiorno sul territorio degli Stati Uniti, l’accesso illimitato agli studi primari, secondari e universitari, la possibilità di conseguire la patente di guida e di svolgere operazioni finanziarie e patrimoniali quali l’acquisto di immobili e l’investimento passivo di capitali.

Tuttavia, l’ordinamento federale impone una forte limitazione all’ingresso diretto nel mercato del lavoro: l’esercizio dell’attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma, è precluso al titolare di status H-4 fino a quando il coniuge primario H-1B non abbia raggiunto uno stadio avanzato nel processo di immigrazione per la Green Card, coincidente con l’approvazione del Form I-140 o con il superamento del limite dei sei anni mediante le estensioni previste dall’AC21

BY:  Rocco Lamura, Esq.
        Avv. Federica Favale

 

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Visti Italiani: guida completa per cittadini USA | LMRP Law

Le tipologie di Visti Italiani

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Questo documento è stato redatto nel 2026 dallo Studio Legale Lamura Malizia Rasile  & Partners, con sede a New York, Miami, Los Angeles e Roma. Questo documento ed il suo contenuto sono di esclusiva  proprietà della Lamura, Malizia, Rasile & Partners, e non può essere riprodotto ovvero copiato in alcuna forma e modo. 

Questo documento non rappresenta un parere legale. Le informazioni ivi contenute possono essere incomplete e/o inaccurate. Questo documento ha meramente carattere informativo ed è soggetto alle leggi dello Stato di New York. Se, nel corso del presente documento, vi sono indicazioni relative a risultati ottenuti con altri clienti, detti risultati dipendono da circostanze relative ad ogni cliente, pertanto, risultati precedentemente ottenuti non possono essere garantiti. Questo documento è raffigurabile come pubblicità per avvocati  (attorney advertising). 

INTRODUZIONE 

In base alla normativa italiana, e in particolare al Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto Legislativo 25  luglio 1998, n. 286), un cittadino statunitense che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni deve ottenere un apposito Visto Nazionale (o di “lungo soggiorno”, tipo “D”) prima della partenza. 

Questo visto è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati Uniti e costituisce il presupposto per poter, una volta in Italia, richiedere il relativo permesso di soggiorno. 

VISTO PER RESIDENZA ELETTIVA 

Il visto per residenza elettiva è destinato allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e che sia in grado di mantenersi  autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. 

La finalità di questo visto è quella di consentire la residenza in Italia a persone che dispongono di rendite proprie, ampie e stabili. Sebbene alcune fonti facciano specifico riferimento ai titolari di pensione,  la categoria dei beneficiari è più ampia e  comprende tutti coloro che siano in grado di dimostrare di possedere risorse economiche autonome, ad esempio derivanti da proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, vitalizi o altre fonti di reddito non collegate allo svolgimento di un’attività lavorativa. 

Per ottenere il visto è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, il richiedente deve dimostrare di disporre di risorse economiche ampie, stabili e regolari, la cui continuità nel tempo possa essere  ragionevolmente considerata certa. Sebbene la normativa stabilisca un importo minimo di  riferimento, le autorità consolari effettuano una valutazione caso per caso e, nella prassi, richiedono frequentemente la dimostrazione di disponibilità economiche significativamente  superiori al minimo previsto. 

È inoltre necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo in Italia, attraverso la produzione di un contratto di locazione o di un atto di proprietà. 

Un ulteriore requisito consiste nella sottoscrizione di una polizza assicurativa sanitaria privata che garantisca una copertura totale sull’intero territorio nazionale per almeno un anno.  

Il visto per residenza elettiva non consente in alcun caso lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e rappresenta, pertanto, una soluzione particolarmente adatta a pensionati, persone benestanti o soggetti che possono vivere esclusivamente delle proprie rendite. 

VISTO PER LAVORO SUBORDINATO

Il visto per lavoro subordinato è necessario per lo straniero che intenda svolgere un’attività lavorativa in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro.

La procedura per il rilascio di questo visto ha inizio in Italia. È infatti il datore di lavoro italiano che deve presentare allo  Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI)  la richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro. Tale domanda può essere presentata esclusivamente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente dal Governo attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi”. 

Tra i requisiti fondamentali per l’ottenimento del visto, il principale è rappresentato dal rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione territorialmente  competente. Ai fini del rilascio del visto è necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato.  

La procedura è, tuttavia, soggetta ai limiti derivanti dal sistema delle quote previsto dal Decreto Flussi. Ciò significa che il numero di ingressi autorizzati ogni anno può risultare limitato e non essere  sufficiente a soddisfare tutte le richieste di assunzione presentate. 

VISTO PER LAVORO AUTONOMO 

Il visto per lavoro autonomo è destinato allo straniero che intenda avviare in Italia un’attività imprenditoriale, professionale o esercitare la libera professione. 

Per ottenere questo visto è necessario soddisfare una serie di requisiti. Anzitutto,  il richiedente deve dimostrare di disporre, in Italia, di risorse finanziarie adeguate all’avvio dell’attività che intende svolgere.  È inoltre richiesta un’attestazione rilasciata  dall’ente competente, come ad esempio la Camera di Commercio, dalla quale risulti che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza eventualmente necessaria per l’esercizio dell’attività. 

Il richiedente deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa italiana per lo svolgimento della specifica attività lavorativa. A ciò si aggiunge  l’obbligo di dimostrare un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, superiore al livello minimo stabilito dalla legge ai fini  dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 

Il rilascio del visto per lavoro autonomo è generalmente considerato particolarmente complesso, in quanto è subordinato a una valutazione approfondita da parte delle autorità competenti. Inoltre, anche questa tipologia di visto è soggetta alle specifiche quote di ingresso previste annualmente dal  Decreto Flussi. 

VISTO PER INVESTITORI 

Il visto per investitori è stato introdotto con  l’obiettivo di attrarre capitali stranieri,  offrendo un canale di ingresso privilegiato ai cittadini stranieri che intendano effettuare un  investimento significativo in Italia. 

Per ottenere questo visto, il richiedente deve impegnarsi a realizzare una delle tipologie di investimento previste dalla normativa:

1. investire almeno 2 milioni di euro in titolo di Stato italiani;
2. investire almeno 500.000 euro in partecipazioni di una società di capitali italiana (tale importo è ridotto a 250.000 euro nel caso di investimenti in una start up innovativa);
3.
effettuare una donazione filantropica di  almeno 1 milione di euro a sostegno di un  progetto di interesse pubblico nei settori  della cultura, dell’istruzione, della gestione  dell’immigrazione, della ricerca scientifica  o del recupero di beni culturali. 

La procedura per il rilascio del visto prevede, in primo luogo, la presentazione di una domanda online finalizzata all’ottenimento del “Nulla Osta per visto investitori”. La documentazione allegata deve comprendere la  prova della disponibilità dei fondi, della loro provenienza lecita e una dichiarazione scritta contenente l’indicazione dell’investimento che il richiedente intende effettuare. Una volta ottenuto il nulla osta, è possibile presentare  domanda di visto presso il competente consolato italiano.

VISTO PER STUDIO 

Il visto per studio è destinato allo straniero che intenda frequentare in Italia corsi di  studio, di formazione professionale o  svolgere attività di ricerca. 

Per ottenere questo visto è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, il richiedente deve essere stato ammesso o iscritto a un corso presso un istituto di istruzione superiore o un ente di formazione riconosciuto in Italia. È  inoltre necessario dimostrare di disporre di risorse finanziarie sufficienti a garantire il proprio sostentamento per tutta la durata del soggiorno, nonché della disponibilità di un alloggio idoneo. Costituisce, altresì, requisito essenziale il possesso di una copertura assicurativa sanitaria. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di questa tipologia di visto, la normativa europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, stabilisce che, qualora il richiedente soddisfi tutti i requisiti previsti,  lo Stato membro è tenuto a rilasciare il visto o il relativo permesso di soggiorno,  con una conseguente limitazione della  discrezionalità dell’amministrazione. Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente al titolare di svolgere un’attività  lavorativa entro il limite del numero di ore settimanali previsto dalla normativa vigente. 

VISTO PER MOTIVI FAMILIARI 

Il visto per motivi familiari è destinato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia, sia esso un  cittadino di un Paese terzo regolarmente  soggiornante oppure un cittadino italiano o dell’Unione europea. 

Nell’ambito di questa tipologia di ingresso è necessario distinguere tra il ricongiungimento familiare e la coesione  familiare. 

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, la procedura prevede che il  familiare residente in Italia presenti allo Sportello Unico per l’Immigrazione la richiesta di rilascio del nulla osta al ricongiungimento. Una volta ottenuto il nulla osta, il familiare residente all’estero può presentare domanda di visto presso il competente consolato italiano. Ai fini del rilascio del nulla osta, il familiare residente in Italia deve dimostrare di possedere un  reddito adeguato e di disporre di un alloggio idoneo, secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente. 

Diversa è l’ipotesi della coesione familiare, disciplinata attraverso il rilascio del permesso di soggiorno. Sul punto, una  recente pronuncia della Corte di cassazione ha chiarito la posizione dei cittadini appartenenti a Paesi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, come gli Stati Uniti d’America (Sez. Prima Civile, sentenza n. 20020 del 17 luglio 2025). In particolare, è stato affermato che un cittadino  statunitense può fare ingresso in Italia senza visto per un periodo massimo di novanta giorni e, qualora ricorrano i presupposti per la coesione familiare, ad esempio in caso di matrimonio con un cittadino italiano o con uno straniero regolarmente soggiornante, può richiedere direttamente in Italia il permesso di soggiorno per motivi familiari, senza essere tenuto a rientrare negli Stati Uniti per richiedere il visto (Sez. Prima Civile, sentenza n. 20020 del 17 luglio 2025; Sez. Prima Civile, sentenza n. 1665 del 22 gennaio 2019). 

La Corte di cassazione ha inoltre evidenziato la necessità di distinguere tra la domanda di  ricongiungimento familiare, che presuppone l’esercizio del diritto al ricongiungimento prima dell’ingresso dello straniero nel territorio  dello Stato, e l’istanza di coesione familiare, presentata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett.  c), del d.lgs. n. 286/1998, dal cittadino extracomunitario che si trovi già in Italia in una situazione di soggiorno regolare (Sez. Prima  Civile, sentenza n. 20020 del 17 luglio 2025).

Rocco Lamura, Esq.
Avv. Federica Favale
 

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Il Visto O per Persone dalle Abilità Fuori dal Comune

Il Visto O per Persone dalle Abilità Fuori dal Comune

INTRODUZIONE

Chiunque dotato di talento straordinario nel proprio settore può recarsi negli USA e lavorare legalmente nel proprio campo.

La categoria di visti Non immigranti di pertinenza alle persone di talento che vengano a lavorare temporaneamente negli USA è il visto O-1, riservato agli individuals of “extraordinary ability” or “extraordinary achievement”, ossia a quegli individui dotati di abilità fuori dall’ordinario o che hanno raggiunto traguardi di eccellenza.

Il visto O-1 è soggetto a svariati standard di approvazione a seconda del settore di pertinenza dell’individuo: cinema/televisione, arte, economia, sport, scienza e insegnamento.

Vediamo nello specifico le varie classificazioni del visto O:

  • O-1A: persone con straordinarie capacità in ambito scientifico, di insegnamento, economico o sportivo (esclusi i settori di arte, cinema o televisione)
  • O-1B: persone con straordinario talento in ambito artistico di successo prominente in ambito cinematografico o televisivo
  • O-2: persone che accompagnano un O-1, artista o sportivo, per assisterlo in performance o eventi specifici. Nel caso di un O-1A, l’assistenza dell’O-2 deve essere “parte integrante” dell’attività dell’O-1A. Per un O-1B, l’assistenza dell’O-2 deve essere “essenziale” al completamento della produzione dell’O-1B. Il lavoratore O-2 ha competenze cruciali e esperienza con l’ O-1 che non può essere prontamente svolta da un lavoratore statunitense e che sono essenziali per una realizzazione di successo dell’ O-1
  • O-3: persone sposate o figlie di O-1 e O-2

Quali sono, invece, i criteri di idoneità?

Per qualificarsi per un visto O-1, il beneficiario deve dimostrare straordinarie capacità sostenute da riconoscimenti nazionali o internazionali e deve recarsi temporaneamente negli Stati Uniti per proseguire il suo lavoro nell’ambito in cui di distingue.

Doti straordinarie nel campo delle scienze, dell’insegnamento, dell’economia o dello sport significa un livello di competenza che indichi che quella persona fa parte di quella esigua percentuale di individui che si siano elevati ai massimi livelli nel loro settore.

Doti straordinarie nel campo delle arti significa distinzione. Distinzione significa un alto livello di realizzazione in ambito artistico, evidenziato da un grado di abilità e riconoscimento sostanzialmente superiori a quelli normalmente riscontrati nella misura in cui una persona descritta come di spicco è rinomata, leader o ben nota nel campo delle arti.

Quindi, l’artista del nostro esempio, quali documenti dovrà produrre per accedere allo stato di  O-1?

L’Immigration ha compilato una lista di documenti che l’interessato deve presentare per sostenere il proprio caso:

  1. Prova di uno riconoscimento di rilievo internazionale ricevuto nel suo campo.
  2. Prova che l’Artista ha svolto e svolgerà servizi in ruolo prominente o di partecipante in produzioni o eventi dalla reputazione consolidata come evidenziato da recensioni di critici, campagne promozionali, contratti di pubblicazione o endorsement; e/o.
  3. Prova che l’Artista ha ricevuto riconoscimento nazionale o internazionale per successi evidenziati recensioni o altro materiale pubblicato da o sull’Artista su testate rinomate, edizioni commerciali, riviste o altre pubblicazioni; e/o.
  4. Prova che l’artista si è esibito, o si esibirà, in un ruolo principale, protagonista o critico per organizzazioni e istituzioni che hanno una reputazione affermata, evidenziata da articoli su giornali, riviste specializzate, pubblicazioni o testimonianze; e/o.  
  5. Prova che l’artista ha uno storico di importanti successi commerciali o acclamati dalla critica come evidenziato da indicatori quali titolo, rating, posizione in campo, incassi al botteghino, rating cinematografico o televisivo e altri risultati occupazionali riportati su riviste specializzate, principali quotidiani o altre pubblicazioni; e/o.
  6. Prova che l’Artista ha ricevuto un riconoscimento significativo per i risultati ottenuti da organizzazioni, critici, agenzie governative o altri esperti riconosciuti nel settore.
  7. Prova che l’artista ha pattuito un alto compenso o riceverà un alto compenso o altra remunerazione sostanziale per i servizi, come dimostrato da contratti o altre prove attendibili; e/o.
  8. Se nessuno dei precedenti si applica all’occupazione dell’Artista, (produrre) prova comparabile al fine di stabilire l’idoneità dell’Artista.

Scorrendo la lista di cui sopra, l’Artista avrà già un’idea generale se può o meno qualificarsi per un O-1.

Tuttavia, è sempre bene prendere in considerazione che, mentre l’elenco di cui sopra sembra essere adattato alle persone in prima linea nelle arti dello spettacolo, il punto 8 consente a chiunque di formare o aggiustare i documenti per una particolare professione. Inoltre, questa categoria consente di definire il campo dell’artista nel modo più ristretto possibile.

Sarà quindi compito dell’avvocato definire chi deve essere paragonato all’artista, istruire l’immigrazione sugli standard per quel particolare campo / sottogruppo, quindi documentare la posizione dell’artista rispetto agli altri utilizzando l’elenco scrupolosamente possibile.

In conclusione, anche se il soggetto dubita di essere qualificato per lo status O-1 stando alla lista summenzionata, è sempre bene consultare un avvocato esperto di immigrazione, per capire veramente quale tipo di documentazione debba essere fornita.

Prima regola per chiunque abbia capacità fuori dal comune: non sottovalutatevi mai!

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Foreign Investment in Real Property Tax Act – (“FIRPTA”)

Foreign Investment in Real Property Tax Act – (“FIRPTA”)

INTRODUZIONE

Il fisco americano prevede una regolamentazione specifica per gli stranieri che vendano un immobile negli Stati Uniti. All’atto della vendita, il compratore è tenuto a trattenere e successivamente versare all’Internal Revenue Service (IRS) una cifra pari al 15% del prezzo di acquisto dell’immobile come pagamento preventivo delle tasse dovute dal venditore sul guadagno ricavato dalla vendita.
L’obiettivo del legislatore è stato quello di prelevare una somma sui guadagni derivanti da un’operazione immobiliare, come se il contribuente fosse impegnato in un’attività commerciale negli Stati Uniti e stesse producendo un utile che deve essere tassato. Vista la riscontrabile difficoltà per l’Internal Revenue Service (IRS) di esigere gli adempimenti fiscali da parte di persone straniere, l’imposta FIRPTA è stata creata con un sistema di trattenuta alla fonte calcolato sul totale dell’importo realizzato salvo poi successivamente ottenere un rimborso per le cifre non dovute. La percentuale trattenuta si attesta al 15% sul ammontare realizzato.
Ad esempio, se un cittadino italiano ha acquistato un appartamento a Los Angeles per $800,000.00 nel 2016 e decide di rivenderlo dopo 2 anni per $1,000,000.00, il compratore sarà tenuto a trattenere $150,000.00 alla fonte e rimettere tale somma all’IRS come tasse stimate sul guadagno che il venditore ha ottenuto dalla vendita della proprietà. Nel caso specifico, le tasse che il venditore dovrebbe pagare sul guadagno ricavato dalla vendita si aggirano sui $60,000.00.
Tuttavia, se il cittadino italiano avesse costituito una società domestica (una LLC, ad esempio), e per il suo tramite avesse comprato, gestito e rivenduto l’immobile, non sarebbe stato soggetto alla ritenuta all’atto della rivendita e avrebbe, inoltre, goduto di altri vantaggi nella gestione ordinaria dell’immobile.
L’esempio di cui sopra tratta una tra le situazioni più comuni, ma i casi sono molteplici e specifici, e vanno analizzati singolarmente. Infatti possono verificarsi fattispecie molto più svantaggiose: si pensi al caso in cui, in riferimento all’esempio precedente, l’immobile fosse stato rivenduto allo stesso prezzo di acquisto; pertanto nessuna cifra a titolo d’imposta sarebbe stata dovuta dal nostro cittadino italiano che però avrebbe comunque subito la trattenuta del 15%. Altro caso ancora se l’oggetto dell’investimento avesse riguardato la compravendita di titoli azionari e non di un immobile, sarebbe stato opportuno adottare altre soluzioni. Va da sé che un’imposizione fiscale di questo tipo, specialmente se applicata a grandi progetti d’investimento, può avere un impatto economico sostanziale sul rispettivo tasso di rendimento.

APPLICAZIONE

L’applicazione di tale regolamentazione richiede la presenza dei seguenti presupposti:
i) L’imposta si applica quando il cedente del trasferimento è un soggetto straniero. Essere in possesso di un semplice visto non è sufficiente ad eleggere il soggetto a cittadino americano. A riguardo è necessario essere in possesso almeno di una Green Card. Tuttavia se si è dimorato all’interno degli Stati Uniti per un numero superiore ai 183 giorni nei tre anni precedenti (calcolati con degli specifici coefficienti anno per anno) a decorrere dalla data della disposizione dell’interesse, allora da un punto di vista fiscale si è visti come un residente statunitense.
ii) In riferimento al trasferimento (che costituisce la causa della trattenuta fiscale), la normativa parla di disposizione dell’interesse, quindi sono oggetto della trattenuta i guadagni derivanti non solo dalla vendita (per esempio di un appartamento) ma anche dallo scambio, dalla liquidazione di una società, dalle donazioni e dalle successioni e qualsiasi altro scopo contemplato al Titolo 26 del U.S. Code.
La normativa fiscale FIRPTA parla di disposizione di un interesse immobiliare statunitense (U.S. Real Property Interest – USRPI).
In questa definizione rientrano:
Tutti gli interessi, diversi da quelli derivanti dalla semplice posizione di creditore, in una qualsiasi società americana che rientri nella definizione di U.S. Real Property Holding Corporation (USRPHC) o vi è rientrata nei 5 anni precedenti alla disposizione, oppure in una real property di cui al punto iii). Una corporation rientra in tale categoria se il valore di mercato delle proprietà immobiliari statunitensi in attivo di tale società superano il 50% del valore di mercato di tutti gli asset tangibili detenuti dalla stessa). Inoltre, in mancanza di una dichiarazione da parte del soggetto straniero attestante il contrario, la società si presume essere una USRPHC.
ii) I beni immobili (terreni, fabbricati), ma anche miniere, sorgenti, o altri depositi naturali, locati sul territorio statunitense ed Isole Vergini, nonché gli altri beni a cui è associato l’uso degli immobili stessi (ad esempio le macchine agricole, i frutti della terra, oppure il mobilio di un hotel).
Sono previsti comunque due casi in cui l’interesse non è considerato un USRI: azioni di società di capitali, società di persone e trust che siano pubblicamente negoziate e la partecipazione sia inferiore al 5%, oppure si tratti di partecipazioni in una Real Estate Investments Trust.
È bene precisare che quando si parla di interesse non si intende il trasferimento del solo diritto di proprietà, ma anche degli altri diritti reali, o del diritto di opzione.

TRATTENUTA ALLA FONTE

Le motivazioni per cui la trattenuta alla fonte del 5% potrebbe non essere dovuta ruotano principalmente intorno ai tre punti indicati in precedenza e alla possibilità della loro certificazione: quando uno di questi non si verifica, allora la FIRPTA non si applica al trasferimento.

RESPONSABILITÀ FISCALE

In generale, la persona che paga un importo al soggetto straniero come contropartita di un trasferimento ha la responsabilità di effettuare trattenuta. Talvolta, come già anticipato, le parti sono mediate nel trasferimento per il tramite di un agente, per il quale i limiti della sua responsabilità variano a seconda del ruolo svolto e dei servizi resi nella conclusione della trattativa; la presenza di una figura mediante esperta è consigliabile per non incorrere in errori e nelle conseguenti sanzioni pecuniarie previste dal sistema fiscale degli Stati Uniti.
Invece, nel caso di una società domestica che dispone a favore di un azionista estero, se l’interesse del socio nella società rientra nella definizione sopra data di interesse reale statunitense, e sia frutto o della redenzione di azioni o della liquidazione della società, la società stessa deve trattenere una tassa pari al 10% del valore di mercato del bene venduto a titolo di trattenuta fiscale.

CONCLUSIONE

In conclusione, l’obbligo di effettuare la trattenuta grava solo sul ricevente del trasferimento, o parimenti su chi effettua il pagamento, almeno che, non sia presente la figura di agente come intermediario. Le cifre non dovute e versate a titolo di imposta (FIRPTA) potranno essere recuperate dal cedente soltanto in luogo degli adempimenti fiscali sui redditi generali annuali; il soggetto straniero, potrà ottenere una compensazione o un rimborso a seconda dei casi.

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Limiti di Retroattività degli Accertamenti Fiscali negli Stati Uniti

Limiti di Retroattività degli Accertamenti Fiscali negli Stati Uniti

Prescrizione
Ci sono dei limiti di tempo entro i quali l’IRS (Internal Revenue Service, analoga alla italiana Agenzia delle Entrate) può richiedere accertamenti fiscali, il che significa che la IRS non potrà effettuare accertamenti fiscali oltre i termini stabiliti dalla legge. Tale periodo di prescrizione solitamente inizia ad una data certa e può essere solo esteso, in particolari circostanze. Secondo il dettato dell’articolo 6501 del Codice Tributario, la prescrizione ha un termine di tre anni. È importante sottolineare che richiedere una estensione per il deposito delle tasse comporta la corrispondente estensione del termine di prescrizione. Ad esempio, se si depositano le tasse al 15 Aprile 2018 (data solitamente indicata per il deposito e pagamento delle tasse), la IRS avrà fino al 15 Aprile 2021 per iniziare l’accertamento; tuttavia se è stata richiesta l’estensione fino al 15 ottobre 2018, l’IRS potrà iniziare l’accertamento entro il 15 ottobre 2021. L’articolo 6501 indica un’altra fattispecie che allunga i tempi di prescrizione. Il limite di tre anni è infatti raddoppiato se l’IRS riscontra che il contribuente ha omesso di dichiarare entrate che superino del 25% i dati indicati nella dichiarazione dei redditi. In questo caso specifico, l’IRS potrà iniziare l’accertamento nell’anno 2025, osservando le stesse date indicate in precedenza. La discrepanza nei valori dichiarati può avvenire anche per motivi non intenzionali. Ad esempio, il contribuente eccede nello stimare il valore di un bene ceduto e che lo stesso ha detenuto come nel caso di beni immobili o di azioni per un lungo tempo. In questi casi l’IRS non considera la discrepanza come intenzionale se, in seno alla dichiarazione, il contribuente indica le modalità con le quali ha calcolato l’imponibile in modo che la stessa IRS possa essa stessa effettuare una stima del bene. Se viene rispettata questa modalità di dichiarazione, il termine di prescrizione rimane fissato in tre anni
Infine, si tenga presente che in casi di dichiarazioni false e fraudolente, il Codice Tributario non impone alcun termine di prescrizione se riscontra la volontà di evadere con dichiarazioni false o in casi di totale mancanza di dichiarazioni dovute.

Il procedimento di accertamento
L’accertamento inizia solitamente con una comunicazione scritta inviata per posta ordinaria. L’IRS non manda in alcun caso comunicazioni via posta elettronica, se ricevete una email dal Fisco Statunitense, si tratta di una frode o di un tentativo di “spaventare” il contribuente ai fini di vendere servizi di assistenza fiscale.
L’individuo o il soggetto giuridico sul quale si svolge l’accertamento riceve lettera in cui tra le altre cose, viene anche indicata una lista di documenti che il contribuente è chiamato a preparare in previsione della fase di accertamento. A volte l’IRS accetta invii di documentazione via posta elettronica, ma nella maggior parte di casi, viene richiesta la produzione di documenti cartacei.
Nei casi di accertamento, il contribuente ha alcuni diritti nei confronti dell’IRS.
• Essere trattato in modo professionale e cortese da parte del personale dell’IRS.
• Confidenzialità sui contenuti delle dichiarazioni fiscali.
• Essere informato sui motivi delle richieste, sui modi in cui i documenti richiesti verranno utilizzati e, soprattutto, le conseguenze in caso tali documenti non vengano forniti.
• La possibilità di essere rappresentati da un professionista durante l’accertamento.
• La possibilità di appellare le decisioni dell’IRS davanti ai competenti tribunali federali.
La migliore strategia è quella di rispondere solo alle domande poste e fornire i documenti richiesti, è sconsigliato andare oltre le richieste e produrre altra documentazione su base volontaria.
Al temine dell’accertamento vi possono essere tre soluzioni:
• Nessuna modifica: nessun documento, dopo la revisione, richiede una modifica delle dichiarazioni oggetto dell’accertamento.
• Accordo: l’IRS propone delle modifiche alle dichiarazioni e il contribuente si dichiara d’accordo con le stesse.
• Disaccordo: l’IRS propone delle modifiche, ma il contribuente non si trova d’accordo.
Se vi è disaccordo, si ha diritto ad appellare la decisione. All’interno dell’IRS, esiste una entità indipendente, il cosiddetto Ufficio per gli Appelli che aiuta a trovare un accordo tra il contribuente e l’IRS. Si tratta di una organizzazione imparziale che mantiene equidistanza con il contribuente e con il Fisco.
Il procedimento di Appello inizia con una formate protesta scritta, e vi è la possibilità di presentarsi in prima persona o di farsi assistere e rappresentare da un professionista.

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Il Regime Fiscale di una LLC

Il Regime Fiscale di una LLC

Introduzione

Una Limited Liability Company (di seguito “LLC”) è una società di diritto Statunitense, organizzata secondo le leggi statali, di tipo ibrido, la quale garantisce sia la responsabilità limitata ai soci per i debiti della società, come accade nelle società di capitali, sia i vantaggi fiscali e la flessibilità operativa tipici delle società di persone. I soci di una LLC vengono denominati “membri” e, dipendendo dallo stato in cui la società è stata costituita, si possono configurare LLC con un solo “membro”, denominate unipersonali, ovvero composte da più “membri”, siano essi persone fisiche, altre LLC, ovvero società per azioni.
La tassazione negli Stati Uniti di una LLC, ai fini fiscali federali, può essere classificata come:
– una “entity disregarded” (una società non soggetta ad alcuna tassazione, la cui dichiarazione dei redditi viene riportata integralmente in quella del suo socio -ma solo per società unipersonali);
– una “partnership” (società di persone);
– una “corporation” (società di capitali).
Tuttavia una LLC può decidere di essere classificata come “corporation” ovvero “S corporation”. Tale distinzione tra “corporation” ed “S corporation” rileva e viene applicata meramente ai fini fiscali, come di seguito specificato.
In ogni caso, una LLC può decidere di cambiare la propria classificazione.

LLC classificate come entity disregarded as separate from its owner

Qualora una LLC abbia un socio unico e sia classificata come “entity disregarded as separate from its owner”, il fatturato, le detrazioni fiscali, i profitti, le perdite ed i crediti di tale LLC vengono
riportati nella dichiarazione dei redditi del socio unico, che verrà compilata mediante il Modello 1040 dell’Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate Statunitense).
Tale tipologia societaria viene tuttavia trattata alla stregua di una società separata ai fini fiscali dal proprio socio, con riferimento alle tasse sul lavoro ed alle accise.
Qualora la compagine societaria di una LLC così classificata si ampli con l’ingresso di un secondo socio, ai fini fiscali viene considerata automaticamente come una società di persone (“partnership”). Tale modifica in “partnership” non avviene qualora la società unipersonale avesse deliberatamente deciso di rientrare, seppur con un socio unico, nella categoria delle “corporation” (società di capitali).

LLC classificate come partnership

Le LLC classificate come “partnership” non pagano direttamente tasse relative al proprio fatturato. Ciascun socio paga le tasse relative alla quota di partecipazione detenuta nella LLC stessa nella propria dichiarazione dei redditi.
Ad ogni modo tale tipologia di LLC deve compilare il Modello 1065 dell’Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate Statunitense) , in cui si devono riportare, tra l’altro, il fatturato, i guadagni e le perdite registrati, seppur la società sia esente dal pagamento di imposte sul reddito .
Di norma lo statuto prevede, per tale tipologia di LLC, che la distribuzione dei profitti e delle perdite avvenga in modo proporzionale alla quota detenuta da ogni singolo socio.
Pertanto, ogni socio di una LLC così classificata ha l’obbligo di pagare le tasse relative al profitto generato dalla societ con riguardo alla propria quota di partecipazione, anche qualora la LLC non distribuisca tra i soci tutti i profitti.

LLC classificate come S corporations

La definizione “S corporation” deriva dal subcapitolo “S” dell’Internal Revenue Code emanato dalla IRS (“Internal Revenue Service” ovvero l’Agenzia delle Entrate Statunitense) . In tale capitolo si specifica che le società di capitali, aventi caratteristiche, tra le altre, quali un numero minore o uguale a 100 soci tutti persone fisiche di nazionalità Statunitense ovvero aventi residenza permanente negli Stati Uniti, seppur costituite come società di capitali possono godere del regime fiscale garantito alle società di persone.
Ciò significa che ogni profitto generato dalla società non viene tassato a livello societario, bensì viene inserito nel computo della tassazione di ogni singolo socio. Ciò nonostante le LLC classificate come “S Corporations” devono compilare il Modello 1120s dell’Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate Statunitense) .
Generalmente la decisione di classificare una LLC come “S corporation” viene presa qualora i soci decidano di spendere la gran parte ovvero tutti i profitti generati dalla medesima LLC e non decidano di lasciare tali profitti all`interno della società. Ciò perché i soci possono ricevere profitti sotto forma di dividendi, che sono esenti dalla tassazione relativa alla previdenza sociale ed alla assistenza sanitaria pubblica.
Qualora la LLC non rispetti tutte le caratteristiche di una S corporation, viene automaticamente tassata alla stregua di una corporation, seguendo pertanto il regime sotto descritto relativo a tale tipologia di società.

LLC classificate come corporations

Una LLC può infine scegliere di essere classificata ai fini fiscali come “corporation”. Ciò comporta che la LLC venga tassata in modo separato dai soci e debba presentare la propria dichiarazione dei redditi mediante la compilazione del Modello 1120 dell`Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate Statunitense) .
I profitti generati dalla LLC rimangono all’interno della medesima ed al termine dell’anno fiscale vengono tassati, applicando il tasso corrispondente a quello applicato alle società di capitali. Successivamente i profitti vengono tassati una seconda volta, quando sono distribuiti ai soci sotto forma di dividendi. I dividenti sono sempre tassati come reddito, indipendentemente dalla propria fonte.
Infine, i soci possono scegliere autonomamente la data di inizio dell’anno fiscale della LLC, che non deve coincidere per forza con l’inizio dell’anno di calendario.

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