Visti Italiani: guida completa per cittadini USA | LMRP Law

Le tipologie di Visti Italiani

DISCLAIMER 

Questo documento è stato redatto nel 2026 dallo Studio Legale Lamura Malizia Rasile  & Partners, con sede a New York, Miami, Los Angeles e Roma. Questo documento ed il suo contenuto sono di esclusiva  proprietà della Lamura, Malizia, Rasile & Partners, e non può essere riprodotto ovvero copiato in alcuna forma e modo. 

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INTRODUZIONE 

In base alla normativa italiana, e in particolare al Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto Legislativo 25  luglio 1998, n. 286), un cittadino statunitense che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni deve ottenere un apposito Visto Nazionale (o di “lungo soggiorno”, tipo “D”) prima della partenza. 

Questo visto è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane negli Stati Uniti e costituisce il presupposto per poter, una volta in Italia, richiedere il relativo permesso di soggiorno. 

VISTO PER RESIDENZA ELETTIVA 

Il visto per residenza elettiva è destinato allo straniero che intenda stabilirsi in Italia e che sia in grado di mantenersi  autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. 

La finalità di questo visto è quella di consentire la residenza in Italia a persone che dispongono di rendite proprie, ampie e stabili. Sebbene alcune fonti facciano specifico riferimento ai titolari di pensione,  la categoria dei beneficiari è più ampia e  comprende tutti coloro che siano in grado di dimostrare di possedere risorse economiche autonome, ad esempio derivanti da proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, vitalizi o altre fonti di reddito non collegate allo svolgimento di un’attività lavorativa. 

Per ottenere il visto è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, il richiedente deve dimostrare di disporre di risorse economiche ampie, stabili e regolari, la cui continuità nel tempo possa essere  ragionevolmente considerata certa. Sebbene la normativa stabilisca un importo minimo di  riferimento, le autorità consolari effettuano una valutazione caso per caso e, nella prassi, richiedono frequentemente la dimostrazione di disponibilità economiche significativamente  superiori al minimo previsto. 

È inoltre necessario dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo in Italia, attraverso la produzione di un contratto di locazione o di un atto di proprietà. 

Un ulteriore requisito consiste nella sottoscrizione di una polizza assicurativa sanitaria privata che garantisca una copertura totale sull’intero territorio nazionale per almeno un anno.  

Il visto per residenza elettiva non consente in alcun caso lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e rappresenta, pertanto, una soluzione particolarmente adatta a pensionati, persone benestanti o soggetti che possono vivere esclusivamente delle proprie rendite. 

VISTO PER LAVORO SUBORDINATO

Il visto per lavoro subordinato è necessario per lo straniero che intenda svolgere un’attività lavorativa in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro.

La procedura per il rilascio di questo visto ha inizio in Italia. È infatti il datore di lavoro italiano che deve presentare allo  Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI)  la richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro. Tale domanda può essere presentata esclusivamente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente dal Governo attraverso il cosiddetto “Decreto Flussi”. 

Tra i requisiti fondamentali per l’ottenimento del visto, il principale è rappresentato dal rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione territorialmente  competente. Ai fini del rilascio del visto è necessaria la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato.  

La procedura è, tuttavia, soggetta ai limiti derivanti dal sistema delle quote previsto dal Decreto Flussi. Ciò significa che il numero di ingressi autorizzati ogni anno può risultare limitato e non essere  sufficiente a soddisfare tutte le richieste di assunzione presentate. 

VISTO PER LAVORO AUTONOMO 

Il visto per lavoro autonomo è destinato allo straniero che intenda avviare in Italia un’attività imprenditoriale, professionale o esercitare la libera professione. 

Per ottenere questo visto è necessario soddisfare una serie di requisiti. Anzitutto,  il richiedente deve dimostrare di disporre, in Italia, di risorse finanziarie adeguate all’avvio dell’attività che intende svolgere.  È inoltre richiesta un’attestazione rilasciata  dall’ente competente, come ad esempio la Camera di Commercio, dalla quale risulti che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza eventualmente necessaria per l’esercizio dell’attività. 

Il richiedente deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa italiana per lo svolgimento della specifica attività lavorativa. A ciò si aggiunge  l’obbligo di dimostrare un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, superiore al livello minimo stabilito dalla legge ai fini  dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 

Il rilascio del visto per lavoro autonomo è generalmente considerato particolarmente complesso, in quanto è subordinato a una valutazione approfondita da parte delle autorità competenti. Inoltre, anche questa tipologia di visto è soggetta alle specifiche quote di ingresso previste annualmente dal  Decreto Flussi. 

VISTO PER INVESTITORI 

Il visto per investitori è stato introdotto con  l’obiettivo di attrarre capitali stranieri,  offrendo un canale di ingresso privilegiato ai cittadini stranieri che intendano effettuare un  investimento significativo in Italia. 

Per ottenere questo visto, il richiedente deve impegnarsi a realizzare una delle tipologie di investimento previste dalla normativa:

1. investire almeno 2 milioni di euro in titolo di Stato italiani;
2. investire almeno 500.000 euro in partecipazioni di una società di capitali italiana (tale importo è ridotto a 250.000 euro nel caso di investimenti in una start up innovativa);
3.
effettuare una donazione filantropica di  almeno 1 milione di euro a sostegno di un  progetto di interesse pubblico nei settori  della cultura, dell’istruzione, della gestione  dell’immigrazione, della ricerca scientifica  o del recupero di beni culturali. 

La procedura per il rilascio del visto prevede, in primo luogo, la presentazione di una domanda online finalizzata all’ottenimento del “Nulla Osta per visto investitori”. La documentazione allegata deve comprendere la  prova della disponibilità dei fondi, della loro provenienza lecita e una dichiarazione scritta contenente l’indicazione dell’investimento che il richiedente intende effettuare. Una volta ottenuto il nulla osta, è possibile presentare  domanda di visto presso il competente consolato italiano.

VISTO PER STUDIO 

Il visto per studio è destinato allo straniero che intenda frequentare in Italia corsi di  studio, di formazione professionale o  svolgere attività di ricerca. 

Per ottenere questo visto è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, il richiedente deve essere stato ammesso o iscritto a un corso presso un istituto di istruzione superiore o un ente di formazione riconosciuto in Italia. È  inoltre necessario dimostrare di disporre di risorse finanziarie sufficienti a garantire il proprio sostentamento per tutta la durata del soggiorno, nonché della disponibilità di un alloggio idoneo. Costituisce, altresì, requisito essenziale il possesso di una copertura assicurativa sanitaria. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di questa tipologia di visto, la normativa europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, stabilisce che, qualora il richiedente soddisfi tutti i requisiti previsti,  lo Stato membro è tenuto a rilasciare il visto o il relativo permesso di soggiorno,  con una conseguente limitazione della  discrezionalità dell’amministrazione. Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente al titolare di svolgere un’attività  lavorativa entro il limite del numero di ore settimanali previsto dalla normativa vigente. 

VISTO PER MOTIVI FAMILIARI 

Il visto per motivi familiari è destinato allo straniero che intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia, sia esso un  cittadino di un Paese terzo regolarmente  soggiornante oppure un cittadino italiano o dell’Unione europea. 

Nell’ambito di questa tipologia di ingresso è necessario distinguere tra il ricongiungimento familiare e la coesione  familiare. 

Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, la procedura prevede che il  familiare residente in Italia presenti allo Sportello Unico per l’Immigrazione la richiesta di rilascio del nulla osta al ricongiungimento. Una volta ottenuto il nulla osta, il familiare residente all’estero può presentare domanda di visto presso il competente consolato italiano. Ai fini del rilascio del nulla osta, il familiare residente in Italia deve dimostrare di possedere un  reddito adeguato e di disporre di un alloggio idoneo, secondo i parametri stabiliti dalla normativa vigente. 

Diversa è l’ipotesi della coesione familiare, disciplinata attraverso il rilascio del permesso di soggiorno. Sul punto, una  recente pronuncia della Corte di cassazione ha chiarito la posizione dei cittadini appartenenti a Paesi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, come gli Stati Uniti d’America (Sez. Prima Civile, sentenza n. 20020 del 17 luglio 2025). In particolare, è stato affermato che un cittadino  statunitense può fare ingresso in Italia senza visto per un periodo massimo di novanta giorni e, qualora ricorrano i presupposti per la coesione familiare, ad esempio in caso di matrimonio con un cittadino italiano o con uno straniero regolarmente soggiornante, può richiedere direttamente in Italia il permesso di soggiorno per motivi familiari, senza essere tenuto a rientrare negli Stati Uniti per richiedere il visto (Sez. Prima Civile, sentenza n. 20020 del 17 luglio 2025; Sez. Prima Civile, sentenza n. 1665 del 22 gennaio 2019). 

La Corte di cassazione ha inoltre evidenziato la necessità di distinguere tra la domanda di  ricongiungimento familiare, che presuppone l’esercizio del diritto al ricongiungimento prima dell’ingresso dello straniero nel territorio  dello Stato, e l’istanza di coesione familiare, presentata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett.  c), del d.lgs. n. 286/1998, dal cittadino extracomunitario che si trovi già in Italia in una situazione di soggiorno regolare (Sez. Prima  Civile, sentenza n. 20020 del 17 luglio 2025).

Rocco Lamura, Esq.
Avv. Federica Favale
 

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