Iscrizione Aire – Vantaggi e Svantaggi

L’A.I.R.E.
L’Istituto: Vantaggi e svantaggi dell’iscrizione all’A.I.R.E.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle formazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
• i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
• quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Che vantaggi comporta l’iscrizione all’AIRE?
1. L´esercizio del diritto di voto
I cittadini residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE hanno diritto infatti di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.
2. Il rilascio di una serie di Certificati, tra i quali:
– certificato di cittadinanza riferito alla data di iscrizione all’AIRE;
– certificato di stato libero;
– certificato di residenza;
– certificato di stato di famiglia;
– carta d’identità;
– godimento dei diritti politici;
– certificato di esistenza in vita;
3. Possibilità di rinnovare il passaporto presso la sede consolare nel Paese estero.
4. La dichiarazione dei redditi si fa nel Paese di residenza e non più in Italia.

Quali svantaggi possono esserci nell’iscrizione all’Aire?
2. Limitazioni nell’assistenza sanitaria in Italia
Iscrivendosi all’AIRE si perde il diritto in Italia al medico di base, all’assistenza ospedaliera tramite mutua e all’acquisto dei medicinali dietro pagamento del solo ticket. L’unica cosa che non si perde è il diritto all’assistenza sanitaria urgente, quella cioè che passa per il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni anche non consecutivi.
Si ha comunque diritto alla TEAM, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (che ha sostituito i vecchi modelli E111, E128 ed E 110), il nuovo sistema di assistenza sanitaria in vigore nella UE dal 2006 secondo il quale chiunque si trovi in un Paese europeo diverso dal proprio, per motivi di lavoro, studio o vacanza, può ricevere cure sanitarie adeguate in assenza delle quali sarebbe necessario interrompere il proprio soggiorno.
3. Obblighi sulla propria autovettura immatricolata in italia:
– dopo 6 mesi di residenza all’estero si ha l’obbligo di immatricolare l’auto italiana nel Paese di residenza con conseguente assicurazione RCauto.
– se scade la patente, bisogna rinnovarla nel Paese di residenza.

Il concetto di residenza fiscale del cittadino italiano e i rapporti con l’A.I.R.E.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, i concetti che assumono importanza sono quelli di residenza e domicilio fiscale, che si distinguono appunto da quelli di residenza e domicilio civilistico.
La residenza fiscale, come risulta dagli art.2 e 3 del T.U.I.R (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917), determina la sottoposizione della persona al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi ovunque prodotti secondo il principio del WWT (world wide taxation).
Residenti fiscali sono tutti coloro che abbiano la residenza (civilistica) in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e i non residenti in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio nazionale Italiano.
Il mantenimento della residenza in Italia comporta l’obbligo di pagare le imposte nel nostro paese anche sui redditi prodotti all’estero, salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Secondo la norma citata, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel paese nel quale lavorano solo sull’ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte o della territorialità).
È considerato residente in Italia chi per la maggior parte del periodo di imposta (l’anno solare) e pertanto oltre 183 giorni versi in almeno una delle seguenti situazioni:
1. sia iscritto all’anagrafe della popolazione dello Stato
2. abbia nel territorio dello Stato il domicilio inteso in senso civilistico
3. abbia nel territorio dello Stato la residenza intesa in senso civilistico
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di per se stessa non esclude il domicilio o la residenza nello Stato. I cittadini trasferiti all’estero sono infatti considerati ancora residenti e pertanto rilevanti ai fini delle imposte sui redditi se: la loro famiglia abbia mantenuto la dimora in Italia; siano emigrati in Stati con regimi fiscali privilegiati -c.d. paradisi fiscali o paesi della “black list” ex D.M. 21/11/2001 (in questo caso c’è addirittura un’inversione dell’onere della prova, il soggetto è considerato residente in Italia a meno che non sia lui stesso a provare con ogni mezzo di essere realmente residente all’estero e che il trasferimento non sia fittizio); siano emigrati in Stati a regime fiscale non privilegiato (rientranti pertanto nella”white-list”), ma l’amministrazione finanziaria riesca a dimostrare che il trasferimento non è effettivo.